06.45421831

via Veglia, 31 - 00141 Roma

Search

Ampliamento del novero dei reati procedibili a querela

Il decreto attuativo della Riforma Cartabia introduce il regime della procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime dall’art. 590 bis comma 1 c.p. recependo il monito della sentenza n.248/2020 della Corte costituzionale, La Consulta osservò che la fattispecie disciplinate dalla disposizione di cui al comma 1 dell’art. 590 bis c.p. hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore, ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo condotte produttive di gravi danni all’integrità fisica delle persone offese, tali fattispecie hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla circolazione stradale diversa da quelle previste specificatamente nei commi successivi e nelle quali possono incorrere anche gli utenti della strada più esperti. Nei procedimenti per il delitto di cui all’art. 590 bis comma 1 c.p. la persona offesa è disinteressata alla punizione del responsabile, in quanto già risarcita dalle compagnie assicurative.

Il legislatore delegato ha esteso la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona ed il patrimonio, individuati tra quelli puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, senza tenere conto delle circostanze. Viene tuttavia fatta salva la procedibilità d’ufficio nel caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

Così è prevista la procedibilità a querela nei casi di lesione personale di cui all’art. 582 c.p. senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore a venti giorni (lesioni lievissime). Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi, malattia compresa tra 21 e 40 giorni, mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi (c.p.malattia superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime ex art. 583 c.p. Sono salve tutte le ipotesi in cui ricorrono le concorrenti circostanze aggravanti quando la malattia ha una durata superiore a venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità.

Viene introdotta la procedibilità a querela per il delitto di cui all’art. 605 comma primo c.p., sequestro di persona limitatamente alla ipotesi meno grave, si tratta infatti di ipotesi punita con un limite edittale minimo assai ridotto, sei mesi.

Viene, altresì, introdotta la procedibilità a querela per il delitto di violenza privata di cui al’art. 610 c.p. anche in considerazione del ridotto limite edittale, minimo pena detentiva 15 giorni di reclusione, facendo salva anche in questo caso la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ovvero quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma, che richiama le condizioni previste dall’art. 339 c.p. nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione,

Con riferimento al reato di minaccia di cui all’art. 612 c.p. la perseguibilità d’ufficio è limitata al terzo comma, quando la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall’art. 339 c.p. ovvero nel caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

La procedibilità a querela è estesa altresì per la violazione di domicilio 614 c.p., nel caso in cui il fatto sia aggravato per essere stato commesso con violenza sulle cose. La modifica intervenuta circa il regime di procedibilità non fa venire meno la possibilità di effettuare l’arresto facoltativo in flagranza, previsto anche per le ipotesi procedibili a querela dall’art. 381 comma 2 lett. f bis c.p.p.

Viene resa procedibile a querela di parte il delitto di turbativa violenta del possesso di cose immobili di cui all’art. 634 c.p. facendo salva la procedibilità d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità; così come viene reso procedibile a querela il danneggiamento limitatamente all’ipotesi prevista dal comma 1 dell’art. 635 c.p. ovvero del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia.

Con riferimento al furto ex art. 624 c.p. resta procedibile d’ufficio se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità difesa o reverenza (art. 625 n.7 c.p.) ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici da privati in regime di concessione pubblica (art. 625 n.t bis c.p.) L’intervento attuato con la riforma Cartabia mira ad escludere la procedibilità d’ufficio in presenza dell’aggravante comune di cui all’art. 61 n.7 c-p relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità ed, allo stesso tempo, limita la procedibilità d’ufficio in presenza – in precedenza prevista in tutti i casi in cui ricorre una o più circostanze aggravanti speciali di cui all’art. 625 c.p. – alle sole circostanze aggravanti prevista di numeri 7 (con esclusione dell’ipotesi dell’esposizione della res alla fede pubblica) e 7 bis.

La procedibilità della querela è estesa altresì a due contravvenzioni comprese nel libro III del codice penale, e cioè quelle indicate nell’art. 659 e 660 c.p. Il sistema giunge a consentire la possibilità di condotte risarcitorie e riparatori, con effetti deflattivi sul carico giudiziario in caso di remissione della querela e di applicazione dell’istituto di cui all’art. 162 ter c.p. che non si riferisce ai delitti, ma ai reati in genere. Viene resa procedibile a querela la contravvenzione di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, nella sola ipotesi, prevista dal primo comma dell’art. dell’art. 659 c.p. in cui la contravvenzione costituisce un reato contro la persona essendo l’offesa diretta verso le occupazioni intellettuali o manuali e il riposo

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.