Condanna a pena sostitutiva 545 bis c.p.p.
La Riforma Cartabia all’art. 31 del decreto attuativo inserisce, al titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo l’art. 545, l’art. 545-bis., rubricato condanna a pena sostitutiva. Secondo la nuova previsione, quando non è stata disposta la sospensione condizionale della pena e ricorrono le condizioni per la sostituibilità della pena detentiva, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, ne dà avviso alle parti.
L’imputato può, personalmente o tramite un procuratore speciale, acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa da quella pecuniaria; se, invece, può aver luogo la sostituzione con tale pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa un’apposita udienza entro sessanta giorni, ne dà contestualmente avviso alle parti e al competente Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e sospende il processo.
La necessità di raccogliere informazioni quanto più possibile attuali e dettagliate induce a ritenere che l’udienza, prevista quale mera eventualità, divenga, nei fatti, la prassi più diffusa.
Il secondo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disciplina, poi, i poteri istruttori del giudice, prevedendo che, ai fini della decisione sulla possibilità di applicazione della pena sostitutiva, lo stesso ex officio possa acquisire dall’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, dalla polizia giudiziaria o dai soggetti indicati nell’articolo in disamina, informazioni sulle condizioni soggettive del condannato.
Agli stessi fini, il giudice può altresì acquisire dai soggetti indicati dall’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 la certificazione di disturbo da uso di sostanze stupefacenti o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.
La partecipazione delle parti alla descritta procedura si estrinseca nella facoltà di presentare documentazione presso l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna e memorie presso la cancelleria del magistrato procedente, fino a cinque giorni prima dell’udienza.
La disposizione non prevede un limite per il deposito della documentazione, a differenza di quanto sancito per le memorie, la qual cosa induce a ritenere che essa debba essere interpretata nel senso che anche il deposito della documentazione deve avvenire in tempo utile alla trasmissione di quanto depositato dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna al magistrato, in vista dell’udienza.
Le nuove pene sostitutive sono previste dagli articoli 55, 56, 56-bis e 56-quater della legge n. 689 del 1981, come riformulati dal decreto attuativo, disciplinano, rispettivamente, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva.
All’udienza fissata per la decisione sulla sostituzione della pena detentiva, il giudice – lo stesso che ha disposto la condanna – deciderà se e come sostituire la pena detentiva, avendo acquisito dall’UEPE (o dalla polizia giudiziaria) gli elementi utili per individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato:
a) se il giudice ritiene di poter sostituire: integra il dispositivo “indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti”;
b) se il giudice ritiene di non poter sostituire, conferma il dispositivo.
Si rileva, allo stato e in attesa di un adeguamento delle strutture territoriali dell’ufficio dell’esecuzione penale esterna, la ristrettezza delle tempistiche per ottenere le informazioni necessarie dall’UEPE che di regola necessita di un periodo ben più lungo di 60 giorni per l’elaborazione di un programma di trattamento nell’ambito del rito speciale della MAP,