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Dalla delibera Marino 132/2014 alla delibera Raggi 32/2017. Perchè la AS Roma SPV LLC è celata nella delibera Raggi, salvo poi essere, invece, presente mediante il richiamo a due mere lettere, definite “accordi”?

Il 14 Giugno 2017 l’Assemblea Capitolina approvava la deliberazione n.32 del 2017 confermava la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del nuovo stadio.
In particolare sono fatti propri gli obiettivi di cui alla deliberazione di Giunta 30.3.17 n.48 di:

– Riduzione della SUL a destinazione direzionale e commerciale in particolare eliminando le previste torri
del business park;
– garantire la massima accessibilità tramite trasporto sul ferro;
– migliorare l’accessibilità carrabile attraverso l’unificazione di via Ostiense- Via del Mare nell’intero
tratto urbano tra Raccordo Anulare e Viale Marconi così da permettere il raggiungimento con il previsto
Ponte dei Congressi;
– superamento del rischio idrogeologico con un intervento più esteso lungo il Fosso di Vallerano;
– edificazione sostenibile di basso impatto ambientale e elevanti standard energetici,

La stessa delibera indica poi quali Opere di interesse generale debbono eseguirsi ad opera del proponente. Rispetto alla delibera 132 del 2014 sembra venir meno ogni riferimento alla AS ROMA SPV LLC. La società di cartolarizzazione del credito sembra apparentemente non figurare nell’accordo, in realtà è presente come lo era nella delibera Marino.
A pagina 11 della delibera 32 del 2017 si fa riferimento all’accordo tra la società sportiva ed Eurnova s.r.l., si legge, infatti, che:

“Considerato altresì, che è stato confermato, come da documento acquisito con prot. QI 92494 del 25 maggio 2017, l’accordo tra Eurnova Srl e AS Roma S.p.A., che garantisce – tra l’altro – l’utilizzo dell’impianto in modo prevalente per la durata di anni 30 alla AS Roma S.p.A., opponibile a terzi in caso di vendita e l’impegno del soggetto proponente al rispetto del vincolo di destinazione sine die dell’impianto sportivo, garantendo il requisito di strumentalità di cui alla lettera a) del comma 304 legge n. 147/2013, fatto salvo il caso in cui la società sia riconosciuta responsabile di illeciti sportivi ai sensi dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva (delibera CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014), pena la decadenza dei benefici connessi alla realizzazione degli impianti ex lege n. 147/2013 e corresponsione tra l’altro, di una somma commisurata al valore della trasformazione immobiliare attualizzato al momento della corresponsione e rapportato al tempo residuo di validità del vincolo trentennale”;
L’accordo del 25 maggio 2017 sopra richiamato tra Eurnova srl ed AS Roma s.p.a. si riduce a due lettere: l’una, a firma della EURNOVA srl indirizzata all’Assessore all’Urbanistica Luca Motuori, al Direttore del Dipartimento PAU Dott.sa Graziano ed al Rappresentante Unico Roma Capitale in Conferenza di Servizi Ing. Pacciani con cui si evidenzia che l’accordo sottoscritto in data 26 maggio 2014 tra AS Roma S.p.A. e AS Roma SPV LLC da una parte e Eurnova srl è tutt’ora valido ed efficace.
Nella seconda lettera indirizzata questa al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica a firma di AS Roma s.p.a. nella persona di Baldissoni, AS Roma SPV LLC, AS ROMA SPV GP LLC, E Raptor Holdco GP, LLC si afferma che l’accordo sottoscritto in data 26 maggio 2014 tra AS Roma S.p.A. e AS Roma SPV LLC da una parte e Eurnova srl è tutt’ora valido ed efficace.
L’accordo richiamato nella delibera Raggi n.32/2017 del 25 maggio2017 altro non è che un richiamo ad un altro accordo, quello del 26 maggio 2014, presente anche nella delibera Marino 132/2014.
L’accordo del 26 maggio 2014 è quello in cui due sole sono le parti contrattuali: da una parte AS ROMA spa e AS ROMA SPV LLC o altrimenti denominata nel corso della scrittura (TopCo) e dall’altra EURNOVA SRL. (Vedasi pagina 1 dell’accordo 26.5.2014).
A pagina 4 punto 2.2 del medesimo accordo, quello del 26 maggio 2014, le parti del contratto mutano; se in origine a pagina 1 le parti erano, come detto, due: AS ROMA spa e AS ROMA SPV LLC una parte contrattuale ed EURNOVA srl l’altra parte contrattuale a pagina 4 la nuova parte contrattuale è EURNOVA srl e TopCO e l’altra diventa la sola AS ROMA s.p.a.
TopCO non è altro che AS ROMA SPV LLC diversamente denominata nel corso della scrittura come precisato nell’incipit della stessa.
Le due nuove parti contrattuali si danno reciprocamente atto e confermano il proprio impegno a:

i) realizzare il Progetto Stadio in sostanziale conformità del progetto definitivo di cui alla Nuova Legge Stadi, così come eventualmente modificato;
ii) concedere l’utilizzo dello Stadio, una volta costruito, ad ASR che – secondo termini e condizioni concordati tra le parti – disputerà presso lo Stadio le proprie partite casalinghe sarà l’utilizzatore esclusivo, o in ogni caso, prevalente del Nuovo Stadio

La società sportiva nell’accordo, quale parte contrattuale, beneficerà dell’uso dell’impianto per un tempo determinato; alla realizzazione del progetto interviene l’altra parte contrattuale: EURNOVA ed AS ROMA SPV LLC o TopCO dir si voglia.
Nella delibera dell’Assemblea Capitolina n.32 del 2017 a pagina 16 è disciplinato l’uso dell’impianto con riferimento alla società sportiva. L’AS ROMA s.p.a. potrà usufruire dell’impianto per trenta anni:
“Relativamente agli accordi e impegni intervenuti ed assunti nei confronti della AS Roma S.p.A., di cui alla lettera a) del comma 304 legge n. 147/2013, confermati dal documento acquisito con prot. QI 92494 del 25 maggio 2017 (cod. elab. DEF_G_GEN_00_AR_0000_1401_G_00000_EUR_00), che garantiscono – tra l’altro – l’utilizzo dell’impianto in modo prevalente per la durata di anni 30 da parte della AS Roma S.p.A., opponibile a terzi in caso di vendita e l’impegno che l’impianto sportivo dovrà essere sine die vincolato a tale destinazione, garantendo la strumentalità di cui alla citata legge, gli stessi dovranno essere. Dovrà in ogni caso essere garantito, per una durata di anni trenta, il vincolo di strumentalità fra l’impianto sportivo e la AS Roma S.p.A. in quanto primaria società sportiva, fatto salvo il caso in cui la società sia riconosciuta responsabile di illeciti sportivi ai sensi dell’art. 4 del codice di giustizia sportiva (delibera CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014), pena la decadenza dei benefici connessi alla realizzazione degli impianti ex lege n. 147/2013 e corresponsione tra l’altro, di una somma commisurata al valore della trasformazione immobiliare, rapportato al tempo residuo di validità del vincolo trentennale”.
Nella delibera 32 del 2017 sembra, pertanto, essere cancellato qualsiasi riferimento alla AS ROMA SPV LLC. Essa non figura mai direttamente, salvo poi ritrovarla nello schema d’atto d’obbligo dell’11.10.2017 in cui nel documento a firma EURNOVA srl a pagina 4 si legge:
“A seguito dell’Accordo del 26.5.2014 tra la AS Roma SPV LLC e Eurnova S.r.l., quest’ultima in qualità di Proponente ha predisposto, ai sensi della normativa citata, lo Studio di Fattibilità e relativi allegati, a valere quale progetto preliminare, che è stato presentato a Roma Capitale in data 29.5.2014 con protocollo n. 82424”.
Nella relazione tecnica allegata alla delibera dell’Assemblea Capitolina a pagina 2, vi è di più, l’accordo intercorso è tra AS ROMA ed EURNOVA, non vi è più alcun riferimento alla società per azioni ed alla SPV LLC (!)
“A seguito dell’accordo del 26 maggio 2014 con la AS Roma, EURNOVA srl, in qualità di Promotore, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos S.p.A. e di KPMG Advisory S.p.A. ha redatto, ai sensi della norma richiamata, lo Studio di Fattibilità, trasmesso a Roma Capitale in data 29 maggio 2014 con protocollo n. 82424, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147”.

In conclusione, nella delibera 132 del 2014 figurava esplicitamente la presenza della società di cartolarizzazione, nella delibera RAGGI n.32 del 2017 sembra essere esclusa salvo poi essere presente negli accordi richiamati nella medesima delibera.

Doveroso ricordare che la ratio legis della legge n. 147/2013, art. 1 comma 304, lett. a) – desumibile dal dato letterale della norma, dalle proposte emendative non approvate del predetto comma nonché dal D.L. 184/2015 convertito in Legge n.9 del 22.1.2016 aventi ad oggetto le disposizioni atte a regolare le “Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane” – individui due soggetti, entrambi debbono necessariamente intervenire: uno, tecnico, volto a esaminare, sviluppare e redigere la sostenibilità del progetto proposto da un punto di vista finanziario–economico; il secondo, un’associazione o una società sportiva.

Quest’ultimo è il soggetto per il quale il legislatore ha previsto una procedura amministrativa semplificata e ciò si desume dal fatto che:

– nessuna delle proposte emendative ha avuto ad oggetto la modifica dei soggetti proponenti, specificatamente nell’alinea in cui si fa riferimento all’accordo con una o più associazioni o società sportive, 1 c. 304 lett. a;
– il legislatore interviene due anni più tardi la l.147/2013, in materia di procedure amministrative semplificate ex art. 1 comma 304 legge 147/2013, con il decreto legge 185/2015 art.15 convertito in legge 22.1.2016 n.9. I lavori preparatori della suddetta legge ben più ampi rispetto a quelli che hanno dato luce ai due commi contenuti all’interno della legge di stabilità, forniscono utili indicazioni in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati a beneficiare della suddetta procedura. L’art.15, infatti, stabilisce che a poterne usufruire siano “le associazioni e le società sportive senza fine di lucro”, le quali possono presentare “agli enti locali, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziario per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. Nel caso in cui l’ente locale riconosca l’interesse pubblico del progetto, la gestione dell’impianto è affidata gratuitamente all’associazione o alla società sportiva, in questo caso no profit, e comunque per un non inferiore a 5 anni (cfr. art. 15 comma 6 d.l. 184/015).La legge 147/2013 art.1 commi 304,305 e l’art.15 del Decreto Legge 185 del 2015, l. n.6 del 2016 delineano, quindi, entrambe la scelta del legislatore di riconoscere la procedura amministrativa semplificata esclusivamente in presenza di un’associazioni o società sportiva. L’elemento di distinguo tra le due normative è che, nella legge n.9 del 2016 l’associazione e/o la società sportiva sia no profit, e, pertanto, che possa beneficiare per un periodo non inferiore a cinque anni della locazione gratuita dell’impianto. La legge 147/2013 commi 304, 305 invece, interviene in risposta alla esigenza di garantire “l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori”, sull’esempio dei risultati raggiunti negli altri Paesi europei. Le società sia pure non esplicitamente cui il legislatore fa riferimento, sono quelle a scopo di lucro, in particolare quelle calcistiche per le quali non è previsto un periodo di locazione. Il nuovo impianto, infatti, nel dettato normativo non è di proprietà dell’ente, del comune, né di un soggetto terzo. Il legislatore interviene e legifera in risposta ad un’esigenza della collettività, sulla strada tracciata dagli altri Paesi europei ove la costruzioni o la ristrutturazione di nuovi impianti e la proprietà degli stessi assegnata alle società calcistiche testimonia un consolidamento finanziario delle stesse a dispetto dei fallimenti che hanno caratterizzato società/aziende importanti del calcio italiano.

Nella delibera 32/2017 la società sportiva AS Roma s.p.a. viene equiparata al pari di una società no profit ex d.l. 185/2015 con stravolgimento della ratio legis. La procedura semplificata, volta a creare un iter procedurale amministrativo del tutto eccezionale rispetto alla normativa vigente in materia, nasce per agevolare esclusivamente un’associazione o società sportiva non un privato cittadino e/o una società il cui oggetto sociale non è l’esercizio dell’attività sportiva, la cui vocazione è, invece, quello della cartolarizzazione del credito.

In conclusione quale è il soggetto proprietario dello stadio?
La società sportiva AS ROMA spa ha pattuito un diritto all’uso dello stesso, fosse stata proprietaria è di tutta evidenza che tale accordo non aveva ragione d’essere.
AS ROMA SPV LLC, non è una società sportiva, è controllante di A.S. Roma s.p.a. per il 2,944%, di NEEP Roma Holding s.p.a. 91% a sua volta controllante della società calcistica per il 79,044%. L’AS ROMA SPV LLC società nel Delaware anche nella delibera Raggi risulta soggetto che beneficerà della procedura amministrativa semplificata prima e dell’impianto dopo. Il futuro della società AS ROMA SPV LLC e della AS ROMA spa non sembrerebbero inscindibili, la prima controlla, infatti, direttamente ed indirettamente la società sportiva.
Se la prima dovesse cedere a terzi la proprietà della società sportiva, lo stadio rimarrebbe in capo ad una società sportiva o ad un generico imprenditore, all’epoca Presidente dell’AS ROMA s.p.a.? In conclusione la legge stadi nasce per aiutare un generico imprenditore o forse più propriamente la ratio è da rinvenire nell’esigenza di sostenere l’industria calcio e rafforzare la solidità economica delle società sportive?

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