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Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

La Cartabia interviene con l’art. 1 comma 1 lett. c) d.legs. 150/2022 modificando parzialmente la disciplina dell’art. 131 bis c.p. al fine di ampliare l’ambito di operatività dell’istituto nell’ottica di deflazione del sistema penale. Il nuovo art. 131 bis c.p. prevede l’applicabilità generalizzata dell’art. 131 bis c.p. a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni. Cade, invece, il riferimento al limite massimo di pena, cosicché tale causa di esclusione della punibilità potrà essere applicata anche ai reati con pena edittale massima superiore a cinque anni di reclusione.

Il nuovo istituto potrà applicarsi a un più ampio novero di fattispecie, tra cui, a titolo di esempio il delitto di falso di cui all’art. 495 c.p., la rapina tentata, di cui al comma 1 dell’art. 628 c.p.. il furto nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 625, comma 1 c.p.

Nel comma secondo del nuovo arti. 131 bis c.p. si specifica che, per stabilire se l’offesa sia di particolare tenuità, può prendersi in considerazione anche la “condotta susseguente al reato”. Con tale specificazione si chiarisce che il giudice, ai fini della valutazione del carattere di tenuità dell’offesa, può valorizzare le condotte risarcitorie o riparatorie poste in essere successivamente al fatto di reato; in tal modo il legislatore delegato pone fine alle incertezze applicative insorte in ordine alla possibilità di valutare anche tale profilo ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p.

Il comma 4 dell’art. 131 bis introduce delle eccezioni espresse alla regola generale, avendo il legislatore ritenuto che , in relazione a determinati reati, l’offesa non possa mai essere considerata di speciale tenuità. Si tratta delle seguenti categorie di reati:

a) delitti puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, quando sono commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

b) delitti di violenza e minaccia al pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, nonché di oltraggio a magistrato in udienza;

c) la maggior parte dei delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione, segnatamente, il peculato di cui al primo comma dell’art. 314 c.p., la concussione, le varie fattispecie di corruzione e l’indebita induzione a dare o promettere utilità;

d) incendio colposo e incendio boschivo;

e) costrizione o induzione al matrimonio;

f) lesioni personali nelle ipotesi aggravate di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 (lesioni commesse in occasione dei delitti di cui art. 612 bis, 572, 609 bis, 609 quater e 609 octies), di cui all’art. 577, primo comma n.1, e secondo comma (lesioni ai danni di ascendente, discendente, coniuge – separato o divorziato . persona stabilmente o legata al colpevole da relazione affettiva, fratello o sorella, affine in linea retta);

g) altri reati contro la persona quali pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, interruzione colposa di gravidanza, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, adescamento di minori, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, tortura;

h) alcuni reati contro il patrimonio tra cui rapina nelle sole ipotesi aggravate di cui all’art. 628, terzo comma, estorsione, usura, riciclaggio e impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita;

i) delitti consumati o tentati previsti dall’art. 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978 n.194 (interruzione volontaria di gravidanza effettuata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge);

l) reati in materia di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. 309/1990, fatta eccezione per le ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5

m) reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (art. 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58).

In nuovo art. 131 bis c.p. è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, comma 4 c.p. proprio perché è una norma più faoerevole rispetto a quella previgente.

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