La 7^Sezione penale del Tribunale ordinario di Roma accoglie l’eccezione sollevata dall’avvocato Edoardo Mobrici con la quale si è eccepito l’incompatibilità della citazione diretta a giudizio con il reato di furto in abitazione in considerazione della natura autonoma della fattispecie e non di mera aggravante del delitto di furto (624 c.p.).
Proc.pen 53210/05 R.G.N.R.
Proc.pen 2339/10 R.G.Dib.
Giudice Dott. Romano
Considerato che l’art. 624bis comma 3 c.p. fa riferimento esso stesso alle aggravanti dell’art. 625 c.p. quali circostanze del furto in abitazione;
considerato altresì che l’art. 625 comma 1 c.p. fa riferimento testualmente all’indicazione di aggravanti “per il fatto previsto dall’art. 624 c.p.”, cosicché l’estrapolazione del furto in aggravante dalla stesso art. 625 c.p. come operato dal legislatore in conseguenza della legge n.128/2001 non può intendersi che come creazione di una figura autonoma di reato;
considerato oltretutto che il legislatore ha previsto quale eccezione rispetto alla necessità di udienza preliminare il solo reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., ma senza fare riferimento all’art. 624bis c.p., cosicché comunque anche in quanto aggravante, il furto in appartamento per la pena edittale prestata determinerebbe la necessità dell’udienza preliminare.
PQM
accoglie l’eccezione e dispone restituirsi gli att al P.M. per quanto di competenza.