La polizia giudiziaria una volta acquisita la notizia di reato, svolge direttamente le indagini di propria iniziativa, autonomamente salvo laddove sia necessario procedere ad accertamenti tecnici irripetibili, interrogatori, confronti ai quali partecipi l’indagato. Per compiere tali atti la polizia giudiziaria deve chiedere l’autorizzazione al Pubblico Ministero. Il termine posto per le indagini effettuate dalla polizia giudiziaria è di quattro mesi dalla acquisizione della notizia di reato. Entro tale termini la polizia giudiziaria trasmette gli atti al pubblico ministero il quale potrà decidere di esercitare l’azione penale, formulando l’imputazione, chiedere l’archiviazione al giudice di pace circondariale o disporre ulteriori indagini.
L’udienza di comparizione è il momento processuale di raccordo tra la chiusura delle indagini e la fase del giudizio. Lo scopo dell’udienza è quello di consentire alle parti di scegliere riti di definizione alternativa del procedimento o, nel caso di reati procedibili a querela , di aderire all’attività di conciliazione svolta dal giudice di pace.
Aperta l’udienza di comparizione , il giudice deve promuovere la conciliazione tra le parti ne caso in cui il reato sia procedibile a querela. Non deve semplicemente accertarsi che il querelante sia disposto a rimettere la querela come nel caso dell’art. 555 c.p.p., l’attività del giudice è più penetrante. Si tratta di un vero e proprio dovere: egli non può sottrarsi a tale incombenza. La norma prevede che le dichiarazioni, rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione, on possano essere utilizzate in alcun modo ai fini della decisione: il giudice non può basarsi su di esse per motivare la sentenza né altri provvedimenti.
Nel caso sia raggiunta la conciliazione, viene redatto verbale in cui si attesta a remissione di querela e la relativa accettazione da parte dell’imputato.
Il legislatore ha approntato un sistema di definizioni alternative quali:
- L’esclusione nei casi di particolare tenuità del fatto, cioè quando rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado di colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.
- L’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, laddove il giudice sentite le parti e la persona offesa dichiara ‘estinzione del reato quando l’imputato dimostra di aver proceduto prima dell’udienza di comparizione, ala riparazione del danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. La riparazione deve essere realizzata attraverso modalità che il giudice di pace ritenga idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Il giudice deve accertare anche l’imputato abbia tratto, dall’esperienza di reintegrazione dell’interesse leso, forti motivazioni per non reiterare l’illecito.
Per tutti i reati che sono di competenza del giudice di pace che sono procedibili a querela, è ammesso l’istituto della citazione a giudizio su ricorso della persona offesa. L’offeso chiede con ricorso al giudice di pace la fissazione dell’udienza. I termini per la presentazione del ricorso sono coincidenti con quelli previsti per la querela dell’articolo 124 c.p.: tre mesi da quando la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Il ricorso non deve essere comunicato subito alla persona nei cui confronti il ricorrente chiede che si proceda. La legge impone all’offeso la previa comunicazione del ricorso al pubblico ministero ed il suo deposito nella cancelleria del giudice di pace. La notifica alla persona citata avviene successivamente soltanto se il giudice di pace ne dispone la convocazione. La scelta del legislatore è stata nel senso di prevedere un filtro operato dal giudice di pace.
Il giudice di pace emette il decreto di convocazione quando non valuta inammissibile o manifestamente infondato il ricorso della persona offesa e , al tempo stesso ritiene che il fatto rientri nella propria competenza. L’offeso deve notificare il decreto di convocazione unitamente al proprio ricorso almeno venti giorni prima dell’udienza al pubblico ministero, all’imputato ed al suo difensore.