I GIUDICI PENALI ORDINARI
Il Tribunale per i minorenni (composto da due giudici togati e da due esperti in psicologia, pedagogia e materie analoghe) è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. Questa competenza è esclusiva a prescindere dal reato commesso dal minore. In caso di concorso nel reato del minore insieme ad adulti, la competenza per il primo rimane radicata innanzi al Tribunale per i minorenni. La Corte di Assise (giudice collegiale composto da due giudici di carriera e sei giudici popolari) ha una competenza a giudicare basata su criteri quantitativi e qualitativi ex art. 5 c.p.p.: La competenza per materia del Giudice di Pace è delineata dagli artt. 15 l. n. 468/ 1999 e 4 d.lgs. n. 274/2000. La cognizione di questo magistrato onorario comprende un ristretto numero di delitti previsti dal codice penale e perseguibili a querela: tutte le fattispecie attengono a situazioni di microconflittualità individuale, ritagliate sulle caratteristiche dell’organo giudicante, che è destinato a svolgere una funzione di compositore di controversie individuali, finalità primaria della sua giurisdizione. Il Giudice di Pace è competente a conoscere quei reati procedibili a querela che costituiscono espressione di situazioni di microconflittualità individuale: Tra i reati procedibili d’ufficio>: L’art. 4, comma 3 d. lgs. n.274/2000 esclude la cognizione del giudice di pace e fa rivivere la competenza del tribunale in composizione monocratica, ogni qualvolta i reati suddetti sono aggravati da una delle circostanze ad effetto speciale previste dai decreti legge 15 dicembre 1979, n. 625 (art. 1), 13 maggio 1991, n. 152 ( art. 7), 26 aprile 1993, n. 122 (art. 3), rispettivamente in materia di terrorismo, di mafia e di discriminazione razziale. Il Tribunale la cui competenza ha carattere residuale, l’art. 6 c.p.p. la riserva per esclusione, a tutti i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise e del giudice di pace. La ripartizione degli affari tra giudice monocratico e collegiale attiene alla cognizione non alla competenza. Più specificatamente: – associazione per delinquere sia comune, sia di stampo mafioso; Le attribuzioni del Tribunale in composizione monocratica, composto da un solo giudice, sono indicate nell’art. 33-ter, secondo il principio della “complementarietà”: in particolare, comprendono i delitti, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsti dall’art. 73 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’art. 80 del medesimo testo unico, e i reati puniti con pena detentiva fino a dieci anni nel massimo (art. 33-ter comma 2). |