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I GIUDICI PENALI ORDINARI

Il Tribunale per i minorenni (composto da due giudici togati e da due esperti in psicologia, pedagogia e materie analoghe) è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. Questa competenza è esclusiva a prescindere dal reato commesso dal minore. In caso di concorso nel reato del minore insieme ad adulti, la competenza per il primo rimane radicata innanzi al Tribunale per i minorenni.

La Corte di Assise (giudice collegiale composto da due giudici di carriera e sei giudici popolari) ha una competenza a giudicare basata su criteri quantitativi e qualitativi ex art. 5 c.p.p.:
a) In base al criterio quantitativo, è competente per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo edittale a ventiquattro anni. Sono previste eccezione per i delitti per i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione comunque aggravati, per il sequestro di persona a scopo di estorsione e per i delitti previsti dal testo unico sugli stupefacenti n. 309 del 1990.
b) In base al criterio qualitativo >è competente per i delitti consumati di omicidio del consenziente, di istigazione al suicidio e di omicidio preterintenzionale; per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le seguenti fattispecie: morte o lesione come conseguenza di altro delitto, rissa, omissione di soccorso; delitti di ricostituzione del partito fascista, delitti di genocidio, delitti che concernono la personalità dello Stato, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore a dieci anni.

La competenza per materia del Giudice di Pace è delineata dagli artt. 15 l. n. 468/ 1999 e 4 d.lgs. n. 274/2000. La cognizione di questo magistrato onorario comprende un ristretto numero di delitti previsti dal codice penale e perseguibili a querela: tutte le fattispecie attengono a situazioni di microconflittualità individuale, ritagliate sulle caratteristiche dell’organo giudicante, che è destinato a svolgere una funzione di compositore di controversie individuali, finalità primaria della sua giurisdizione. Il Giudice di Pace è competente a conoscere quei reati procedibili a querela che costituiscono espressione di situazioni di microconflittualità individuale:
– percosse;
– lesioni volontarie procedibili a querela, che consistono nell’aver cagionato una malattia di durata non superiore a venti giorni;
– lesioni colpose, salvo le ipotesi di colpa professionale o di violazione di norme antinfortunistiche, sia stata cagionata una malattia di durata superiore a venti giorni;
– ingiuria;
– diffamazione;
– minaccia semplice;
– danneggiamento semplice.

Tra i reati procedibili d’ufficio>:
– la somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente;
– la determinazione di altri allo stato di ubriachezza;
– gli atti contrari alla pubblica decenza;
– l’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minorenni;
– gli atti contrari alla pubblica decenza;

L’art. 4, comma 3 d. lgs. n.274/2000 esclude la cognizione del giudice di pace e fa rivivere la competenza del tribunale in composizione monocratica, ogni qualvolta i reati suddetti sono aggravati da una delle circostanze ad effetto speciale previste dai decreti legge 15 dicembre 1979, n. 625 (art. 1), 13 maggio 1991, n. 152 ( art. 7), 26 aprile 1993, n. 122 (art. 3), rispettivamente in materia di terrorismo, di mafia e di discriminazione razziale.

Il Tribunale la cui competenza ha carattere residuale, l’art. 6 c.p.p. la riserva per esclusione, a tutti i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise e del giudice di pace. La ripartizione degli affari tra giudice monocratico e collegiale attiene alla cognizione non alla competenza. Più specificatamente:
Il Tribunale in composizione collegiale è formato da tre giudici, conosce (criterio quantitativo) i delitti consumati o tentati, per i quali la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, ma inferiore a ventiquattro anni, purché non siano di competenza della Corte di Assise (art.33-bis comma 2 c.p.p.) oltre a una serie di fattispecie nominativamente indicate (art. 33-bis comma 1), individuate secondo un criterio qualitativo, quali, per esempio, i reati di:

– associazione per delinquere sia comune, sia di stampo mafioso;
– in materia di aborto;
– usura;
– bancarotta fraudolenta;
– violenza sessuale;
– prostituzione minorile

Le attribuzioni del Tribunale in composizione monocratica, composto da un solo giudice, sono indicate nell’art. 33-ter, secondo il principio della “complementarietà”: in particolare, comprendono i delitti, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsti dall’art. 73 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’art. 80 del medesimo testo unico, e i reati puniti con pena detentiva fino a dieci anni nel massimo (art. 33-ter comma 2).

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