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IL GRATUITO PATROCINIO

Il gratuito patrocinio è un istituto che permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali; è ammesso nel processo penale.
L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase del processo innanzi al tribunale, alle corte d’appello, alla Corte di Cassazione, ai Magistrati e ai Tribunali di Sorveglianza.
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.584,41. euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ). Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Al contrario, si considera solo il reddito dell’interessato, se egli è in causa contro i familiari.
Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 11.584,41. + 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.584,41. + 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc.
Nei giudizi penali il gratuito patrocinio è riconosciuto a chi è cittadino italiano o cittadino straniero, anche minorenne, o apolide residente in Italia sia esso indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Non può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale e chi è difeso da più di un avvocato.
La domanda di ammissione può essere sottoscritta esclusivamente dall’interessato, a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.
Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale.
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
Tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si deve pagare l’avvocato, né il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.
Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato

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