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Il procedimento penale

Il procedimento penale è diviso in tre fasi: le indagini preliminari, l’udienza preliminare ed il giudizio. L’espressione “in ogni stato e grado del processo penale” indica una porzione del procedimento penale nel quale è esclusa la fase meramente procedimentale delle indagini preliminari.
Col termine “grado” si vuole indicare se il giudice prende cognizione dell’oggetto, sul quale deve decidere, in primo esame ovvero in appello o, infine, in sede di ricorso per cassazione (Vedasi documento 1).

Il processo penale sorge nel momento in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale, cioè nel momento in cui l’indagato diventa imputato (Vedasi documento 2).

Nel processo ordinario, l’azione penale è esercitata quando il giudice è chiamato a decidere nell’udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio.Nei procedimenti speciali che omettono l’udienza preliminare, l’azione penale è esercitata con quell’atto introduttivo del singolo procedimento, con il quale è precisata l’imputazione. (Vedasi documento 3).

In ogni grado ed in ogni fase del processo innanzi al tribunale, alle corte d’appello, alla Corte di Cassazione, ai Magistrati e ai Tribunali di Sorveglianza è ammesso l’istituto del gratuito patrocinio (Vedasi documento 4)

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