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La nuova disciplina del processo penale telematico (ppt)

La Riforma Cartabia ha realizzato significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza. La digitiaizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali perché costituiscono uno degli obiettivi del PNRR.

L’art.110 c.p.p. individua come regola la forma digitale dell’atto penale, sin dalla sua formazione. Vale, in quest’ottica, una condizione di libertà e di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicuri, i requisiti di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e, ove previsto dalla legge, segretezza, caratteristiche che sono diretto della normativa sovranazionale e, in particolare, europea in materia di documenti informatici.

Il comma 3 disciplina i casi di deroga alla regola della formazione degli atti penali in formato digitale: è stata prevista una formula volutamente ampia così da consentire il ricorso alle modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall’art. 175 bis c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell’atto non consentano la formazione dell’atto relativo digitale.

Il comma 4 dispone che gli atti redatti in forma di documento analogico siano convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti. Il temine “senza ritardo” comporta che trattasi di termine ordinatorio non soggetto ad alcuna nullità.

Per le definizioni di documento informatico e documento analogico, nonché per la disciplina della conversione del documento analogico in informatico e viceversa, la relazione illustrativa fa espresso richiamo al CAD (Codice Amministrazione Digitale)

L’art. 111 bis c.p.p. prevede al comma 1, l’obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti e documenti. Il comma 3 e 4 dell’art. 111 bis c.p.p prevedono due casi di deroga alla regola generale:

il comma 3 precisa che la previsione dell’obbligatorietà del deposito telematico “non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica” : la relazione illustrativa fa l’esempio dei documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l’autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree o satelittari, per il quale appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale;

il comma 4 attribuisce la facoltà alle parti di depositare in forma analogica gli atti che compongono personalmente. Sul punto giova precisare che l’utilizzo del termine “parti” appare tecnicamente inesatto in quanto certamente da questa facoltà è esclusa la “parte pubblica” e in ogni caso pare rivolgersi ai soli soggetti privati e non già, ad esempio, ai loro difensori, come si può evincere dalla dicitura “atti che le parti compino personalmente”.l

L’art. 111 ter c.p.p. concerne la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici. La norma prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati, e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurare l’autenticità, l’integrità, la accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché un’efficace e agevole consultazione telematica. Secondo la relazione illustrativa, la riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di difendersi, attraverso un accesso alla informazioni nel fascicolo veloce, completo, di facile lettura.

Al comma 2 è previsto che anche la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal fascicolo processuale, avvenga in forma digitale.

Per gli atti depositati in modalità analogica (modalità che, come detto, è sempre possibile per il deposito operato personalmente dalle parti), si prescrive al comma 3 una pronta conversione in copia informatica ai fini del lor inserimento nel fascicolo informatico, con la stessa clausola di salvezza (questa volta ai fini specifici dell’inserimento nel fascicolo) prevista per gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale, tra l’altro, ad estendere la clausola di salvezza a tutte le ipotesi e le forme di acquisizione di originali di scritti e documenti di cui all’art. 234 c.p.p.. Si è comunque precisato che nel fascicolo informatico debba essere inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in copia informatica.

Tale disposizione vale a preservare completezza e continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il fascicolo, il quali e quanti degli atti e documenti che compongono quel fascicolo siano presenti solo in cartaceo.

Al comma 4 si è, infine, precisato che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale.

Il fascicolo penale è e rimane unico e non vi sarà un regime di duplicazione (uno in formato digitale e uno in formato cartaceo). Il fascicolo, però, seppure unico, potrà essere in composizione mista: ferma, difatti, la regola del fascicolo digitale (che diventa il formato ordinario), sarà possibile che alcuni atti (e in particolare i documenti analogici che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica) siano conservati in formato cartaceo. Questo comporterà, come per il processo civile, di fatto un doppio binario.

L’art. 172 c.p.p. detta la disciplina generale in materia di termini processuali vede aggiungersi due commi: il 6 bis e il 6 ter. Il primo è dettato in un’ottica di favor rei per il diritto di difesa e stabilisce che il termine per il deposito di atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.

L’altro è volto a contemperare le esigenze difensive con la necessità di non compromettere l’organizzazione giudiziaria stabilendo che il termine per provvedere sulla domanda depositata telematicamente fuori orario d’ufficio decorre dalla prima apertura successiva dell’ufficio competente.

Vengono pertanto previste due ipotesi: la prima (disciplinata ai commi 1 e 2 della nuova disposizione), riguarda il malfunzionamento c.d. certificato, ovvero le ipotesi di malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministro della Giustizia: in tal caso il malfunzionamento è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. La seconda ipotesi (disciplinata al comma 4) riguarda il malfunzionamento “non certificato”, ovvero quello che può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario e/o in ambito locale e in questa evenienza il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio. In tali casi è consentito il deposito in formato analogico.

Disciplina transitoria. Viene dettata una disciplina transitoria che prevede che entro il 31.12.2023 il Ministero della Giustizia debba adottare un decreto con cui stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, nonché un altro decreto in cui si preveda i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

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