06.45421831

via Veglia, 31 - 00141 Roma

Search


Il titolare de potere di svolgere investigazioni difensive è il difensore dell’indagato e dell’offeso. La titolarità deriva dal conferimento stesso dell’incarico professionale, purché questo risulti da un atto scritto. La legge n.397 del 2000 ha espressamente riconosciuto la legittimità  dell’attività investigativa c.d. “preventiva” e cioè svolta per l’eventualità che si istauri un procedimento penale. In tal caso la nomina deve essere effettuata mediante un mandato con sottoscrizione autenticata, recante l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce. Al difensore è attribuito il potere di svolgere indagini difensive “tipiche”consistenti ad esempio nell’intervista a persone informate così come lo svolgimento di  atti atipici come pedinamenti, registrazioni, colloqui in luoghi pubblici…

L’intervista di possibili testimoni e di indagati connessi è il più importante tra gli atti di indagine. Tre distinte sono le modalità di acquisizione:

  • lo svolgimento di un colloquio non documentato;
  • l’assunzione di informazioni da verbalizzare;
  • nel rilascio di una dichiarazione scritta

Prima che il colloquio abbia inizio in una delle tre forme sopra dette il difensore deve avvertire la persona intervistata a pena di inutilizzabilità dell’atto:

  • della propria qualità e dello scopo del colloquio;
  • se intende semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
  • dell’obbligo di dichiarare se sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento,  in un procedimento connesso o per un reato collegato. In tal caso l’atto a pena di inutilizzabilità  deve svolgersi con la necessaria presenza del difensore dell’intervistato, che è preavvisato almeno ventiquattro ore prima;
  • della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni;
  • del divieto di rivelare domande eventualmente rivoltegli dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
  • della responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

La persona intervistata ha pertanto la facoltà di non rispondere. Se il possibile testimone decide di rendere dichiarazioni, egli assume l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità.


Il colloquio non documentato
è la prima modalità dell’intervista , consiste nello svolgimento di un colloquio non documentato. Si tratta di un atto che può essere svolto anche dagli ausiliari del difensore allo scopo di verificare quali sono gli atti che conosce e se egli  può fornire elementi di prova a favore  della persona assistita dal difensore. Il colloquio è pertanto funzionale ad un eventuale assunzione di informazioni oppure alla richiesta di una dichiarazione scritta.

L’assunzione di informazioni costituisce il modello principale di intervista. Il codice non precisa in dettaglio le modalità di svolgimento dell’atto. Di regola il difensore potrà chiedere al possibile testimone di narrare liberamente quanto è a sua conoscenza, oppure può condurre l’intervista formulando domande. Il codice vieta che all’assunzione delle informazioni assistano l’indagato, l’offeso e le altri parti private. Si tratta di una previsione finalizzata ad evitare possibili influenze o pressioni sul dichiarante dovute alla presenza della persona assistita dal difensore.

Infine, i difensore può ritenere che le dichiarazioni non siano utili per la posizione del proprio cliente, in tal caso non è obbligato a produrre il  verbale nel corso del procedimento. Tuttavia se il difensore decide di produrlo, il verbale non può essere manipolato. Il difensore deve scegliere tra non presentarlo e presentarlo nella sua interezza; ovviamente non può eliminare le dichiarazioni sfavorevoli alla parte che  egli assiste.

La dichiarazione scritta o la sua recezione costituiscono l’ultima modalità di intervista. La dichiarazione resa dalla persona intervistata deve essere da lei sottoscritta; il difensore autentica la firma. L’intervistatore deve redigere una relazione, che è allegata alla dichiarazione. Nella dichiarazione devono essere riportati:

– la data in cui la dichiarazione è stata ricevuta;

– le generalità del difensore e della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

l’attestazione di aver rivoltogli avvertimento previsti dalle disposizioni generali relative all’intervista;

  • i fatti sui quali verte la dichiarazione.


La persona sentita dal difensore ha la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione richiesta. Ciò nonostante il difensore può chiedere che la persona sia sentita con incidente probatorio oppure l’audizione presso il pubblico ministero

INDAGINI PRELIMINARI INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
Titolarità: PM (327 c.p.p.) Difensore (327 bis 3)
Finalità pubblica: accertare i fatti a carico e discarico Finalità privata (327bis 1): “ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito”.
Il PM ha poteri coercitivi sulle cose Il difensore non ha alcun potere coercitivo; ha l’onore di chiedere atti coercitivi al PM o al giudice
Il possibile testimone deve presentarsi al PM e rispondere secondo verità (371 bis c.p.; 362 c.p.p.) Il dichiarante può:

a)     Non presentarsi;

b)    Non rispondere (391bis 3d);

Se risponde deve dire il vero (371 ter c.p.)

Il pm ha l’obbligo di

a)     redigere il verbale:

b)    depositarlo (415 bis c.p.p.)

Il difensore ha la facoltà:

a)     Di redigere il verbale (391bis; 391ter 3)

b)    Di presentarlo al PM (391 octies 4) o al giudice (391 octies 1)