LEGGE STADI – Quale il soggetto legittimato a beneficiare della procedura amministrativa semplificata: una società sportiva o un mero imprenditore privato?
Perché una società sportiva dovrebbe essere proprietaria dello Stadio e non semplice locataria. L. 147/2013 art 1 comma304 lett a) e L. n.9/2016 a confronto; le differenze tra società sportive a fine di lucro e quelle no profit.
Preliminarmente occorre osservare come la ratio legis della legge n. 147/2013, art. 1 comma 304, lett. a) – desumibile dal dato letterale della norma, dalle proposte emendative non approvate del predetto comma nonché dal D.L. 184/2015 convertito in Legge n.9 del 22.1.2016 aventi ad oggetto le disposizioni atte a regolare le “Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane” – individui due soggetti, entrambi debbono necessariamente intervenire: uno, tecnico, volto a esaminare, sviluppare e redigere la sostenibilità del progetto proposto da un punto di vista finanziario–economico; il secondo, un’associazione o una società sportiva.
Quest’ultimo è il soggetto per il quale il legislatore ha previsto una procedura amministrativa semplificata e ciò si desume dal fatto che:
- nessuna delle proposte emendative ha avuto ad oggetto la modifica dei soggetti proponenti, specificatamente nell’alinea in cui si fa riferimento all’accordo con una o più associazioni o società sportive, 1 c. 304 lett. a)[1];
– il legislatore interviene due anni più tardi, in materia di procedure amministrative semplificate ex art. 1 comma 304 legge 147/2013, con il decreto legge 185/2015 art.15 convertito in legge 22.1.2016 n.9. I lavori preparatori della suddetta legge ben più ampi rispetto a quelli che hanno dato luce ai due commi contenuti all’interno della legge di stabilità, forniscono utili indicazioni in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati a beneficiare della suddetta procedura. L’art.15, infatti, stabilisce che a poterne usufruire siano “le associazioni e le società sportive senza fine di lucro”, le quali possono presentare “agli enti locali, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziario per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. Nel caso in cui l’ente locale riconosca l’interesse pubblico del progetto, la gestione dell’impianto è affidata gratuitamente all’associazione o alla società sportiva, in questo caso no profit, e comunque per un non inferiore a 5 anni (cfr. art. 15 comma 6 d.l. 184/015).La legge 147/2013 art.1 commi 304,305 e l’art.15 del Decreto Legge 185 del 2015, l. n.6 del 2016 delineano, quindi, entrambe la scelta del legislatore di riconoscere la procedura amministrativa semplificata esclusivamente in presenza di un’associazioni o società sportiva. L’elemento di distinguo tra le due normative è che, nella legge n.9 del 2016 l’associazione e/o la società sportiva sia no profit, e, pertanto, che possa beneficiare per un periodo non inferiore a cinque anni della locazione gratuita dell’impianto. La legge 147/2013 commi 304, 305 invece, interviene in risposta alla esigenza di garantire “l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori”, sull’esempio dei risultati raggiunti negli altri Paesi europei. Le società sia pure non esplicitamente cui il legislatore fa riferimento, sono quelle a scopo di lucro, in particolare quelle calcistiche per le quali non è previsto un periodo di locazione. Il nuovo impianto, infatti, nel dettato normativo non è di proprietà dell’ente, del comune, né di un soggetto terzo. Il legislatore interviene e legifera in risposta ad un’esigenza della collettività, sulla strada tracciata dagli altri Paesi europei ove la costruzioni o la ristrutturazione di nuovi impianti e la proprietà degli stessi assegnata alle società calcistiche testimonia un consolidamento finanziario delle stesse a dispetto dei fallimenti che hanno caratterizzato società/aziende importanti del calcio italiano.
Ciò premesso,“Nello Studio di fattibilità dello Stadio della Roma a Tor di Valle” la società sportiva AS Roma s.p.a. viene equiparata al pari di una società no profit ex d.l. 185/2015 con stravolgimento della ratio legis. La procedura semplificata, volta a creare un iter procedurale amministrativo del tutto eccezionale rispetto alla normativa vigente in materia, nasce per agevolare esclusivamente un’associazione o società sportiva non un privato cittadino e/o una società (AS ROMA SPV LLC) il cui oggetto sociale non è l’esercizio dell’attività sportiva, la cui vocazione è, invece, quello della cartolarizzazione del credito. La sigla S.P.V. deriva dalla lingua inglese e significa Special Purpose Vehicle ovvero società veicolo.
- A.S. Roma SPV LLC società veicolo di cartolarizzazione dei crediti.
Occorre altresì osservare come pagina 6 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.132 del 2014 viene celermente trattato il ruolo che assumerà la società sportiva A.S. Roma s.p.a: “in merito al contratto d’uso dello Stadio da parte della AS Roma […] la proponente ha inoltre allegato uno schema dei termini e condizioni della stipulanda convenzione, che individua un primo periodo di utilizzo da parte della A.S. Roma S.p.A. pari a 30 anni”
I soggetti, le società che si sono impegnate a realizzare il progetto stadio sono due: Eurnova S.p.A. ed AS Roma SPV LLC, la prima, società proprietaria del terreno di Tor di Valle, facente parte del Gruppo Parsitalia, dedita al settore dello sviluppo immobiliare, la seconda, società registrata nel Delaware (Stati Uniti) la cui compagine sociale gode di una forte protezione della privacy, il cui amministratore delegato risulta essere James J. Pallotta il cui oggetto sociale non è l’esercizio dell’attività sportiva. Infatti AS Roma SPV LLC è una mera società di cartolarizzazione del credito.
La delibera stabilisce, infatti, che: “in merito alla figura del proponente ed allo Schema del contratto con la AS Roma è stato depositato con nota prot. n.118903 del 31 luglio 2014, un allegato – “Integrazione ad allegato E – Accordo con Società Sportiva AS Roma” – nel quale si ribadisce che AS Roma SPV LLC ed Eurnova s.r.l. si sono impegnate, inter alia, a realizzare il progetto stadio”.
Proseguendo nella lettura si apprende che: “queste Società si sono impegnate a costituire una NewCO, denominata StadCo come risulta dalla risposta alla nota depositata il18 agosto 2014 prot. n.126882, la AS Roma SPV LLC ha costituito la Stadio TDV S.p.A (StadCo) con sede a Milano. Si può concludere quindi che l’attuale proponente è Eurnova S.p.A che agisce, in virtù dell’accordo,anche per conto dell’AS Roma SPV LLC, e che ottenute le prescritte autorizzazioni al progetto, si concluderà la sua adesione alla StadCo attraverso il conferimento dell’area di cui Eurnova è proprietaria”.
L’accordo con la società sportiva intercorre unicamente tra AS Roma s.p.a. e AS Roma SPV LLC. L’A.S. Roma s.p.a. nel verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria della medesima società, il 28.10.2016 innanzi al Notaio Luca Amato alla presenza dell’avv. Baldissoni, a pagina 3 del medesimo documento si legge che: “AS ROMA SPV. LLC esercita attività di direzione e coordinamento di AS Roma S.p.A”, cioè di controllo della società sportiva, non esercitando quest’ultima alcun potere economico, versando in una situazione di oggettiva dipendenza economica, tale da comprometterne l’esistenza e sopravvivenza.
- La cartolarizzazione
Doveroso aprire una parentesi sulla cartolarizzazione al fine di comprendere il perché in luogo della società sportiva figura l’AS Roma SPV LLC ed il ruolo effettivo di quest’ultima.
La cartolarizzazione è una complessa operazione finanziaria che consiste nel ricorrere a strumenti di debito, come l’emissione di titoli obbligazionari, per ottenere nell’immediato il rimborso di un credito a lungo termine, senza attenderne negli anni la restituzione da parte del debitore. Il processo di cartolarizzazione si svolge tramite l’intervento di apposite società, denominate “società veicolo”, poiché fungono da canale di congiunzione tra il soggetto titolare dei crediti (originator, solitamente una banca nella fattispecie de qua la Goldman Sachs) e gli investitori sui mercati finanziari.
Il processo si articola in due fasi.
Nella prima fase, al fine di recuperare nell’immediato il denaro prestato, l’originator (la banca) “cede” – o meglio rivende – i suoi crediti alla società veicolo. A fronte della cessione, la società veicolo paga subito l’originator (la banca) la somma corrispondente all’ammontare del prestito, e quindi si sostituisce al creditore originario nel diritto a riscuotere il credito dal debitore.
La seconda fase del processo di cartolarizzazione, prevede che le società veicolo, emettendo titoli obbligazionari, si farebbe prestare nell’immediato denaro dagli investitori e dai risparmiatori che li sottoscriverebbero, garantendo loro l’incasso dei crediti stessi; a garanzia del rimborso delle obbligazioni emesse dalla società veicolo, non vi sarebbe il capitale sociale dell’emittente bensì l’eventuale incasso dei crediti stessi. Le garanzie del rimborso trovano la loro origine dal debitore iniziale, anello principale di questa catena, che nel lungo periodo restituisce, di solito a rate, il prestito ottenuto dall’originator, maggiorato degli interessi. In virtù della cessione del credito, infatti, il denaro restituito dal debitore viene trasferito alla società veicolo, che può così utilizzarlo per rimborsare gli interessi e il capitale ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari. In altre parole, i titoli obbligazionari sono rimborsati agli investitori con i soldi delle rate pagate dal debitore. Per questo sono denominati ABS, Asset Backed Securities, ovvero titoli (securities) garantiti (backed) da attività finanziarie, come i crediti (assets).
Dalla lettura della documentazione risulta quanto segue:
Nel verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria della A.S. Roma s.p.a., il 28.10.2016 innanzi al Notaio Luca Amato, a pagina 15 si legge: “Per quanto riguarda i finanziamento concesso da Goldman Sachs per le spese relative allo Stadio, citato dall’azionista Angeletti, il Presidente ricorda che tale finanziamento non è stato acceso dalla Roma come parte debitrice, ma dalla società che sta gestendo la progettazione e la costruzione dello Stadio. Il ruolo della società è soltanto quello di parte garante e, qualora fosse necessario provvedere al rimborso, avrebbe a sua volta la garanzia dell’Azionista di maggioranza della Società stessa”. La AS Roma s.p.a. assurge a garante dell’operazione ed aggiunge sempre a pagina 15: “A tale riguardo i Presidente ribadisce quanto già affermato più volte in passato, ossia che si tratta di finanza di progetto o project financing; infatti la realizzazione di una grande infrastruttura come lo Stadio o di altre grandi infrastrutture di questo tipo è normalmente attuata attraverso una procedura di project financing, con la creazione di una società veicolo di nuova costituzione, che quindi non ha già partite aperte e non può essere soggetta a diritti di terzi che potrebbero mettere in discussione la sostenibilità del finanziamento necessario per costruire la grande infrastruttura. Per tale motivo è stata creata una società di nuova costituzione che fa capo alla stessa proprietà cui fa capo l’AS Roma; è stata dunque un’esigenza tecnica quella di costituire una società diversa. Sarebbe impossibile per l’A.S. Roma essere direttamente socia perché non potrebbe accedere ai finanziamenti necessari per la sua realizzazione. I finanziamenti da richiedere, a loro volta, sarebbero ripagati attraverso i flussi di cassa generati dalla stessa infrastruttura, mentre l’eccedenza dei flussi di cassa dell’intero progetto saranno a beneficio dell’AS Roma attraverso accordi specifici”.Ciò che rende particolarmente attraente il ricorso al project financing è il limitato rischio per l’azionista in quanto nel caso in cui dovesse fallire il progetto, i promotori[2] continuerebbero la propria attività di impresa e il finanziatore[3] potrebbe rivalersi esclusivamente sui beni di proprietà della SPV[4] mentre, nel caso in cui dovesse fallire il promotore, la SPV continuerebbe ad esistere e ad ottemperare ai suoi compiti di gestione. L’accordo contenuto con la società sportiva AS ROMA s.p.a. allegato E alla relazione dello studio di fattibilità specifica che “AS Roma SPV LLC, società costituita ai sensi delle leggi dello Stato Delaware (Stati Uniti d’America) (“TopCo”), rappresentata ai fini del presente Accordo da James J Pallotta nella sua qualità di amministratore delegato, dotato dei poteri a ciò necessari in forza di statuto, come da certificazione qui acclusa quale allegato 0.2 che stipula il presente atto al fine di dare atto e confermare i propri impegni quale società che eserciterà indirettamente il controllo di Stadio TDV SPV. Leggendo il predetto verbale “Stadio TDV” reca la sigla SPV, cioè di società veicolo; diversamente nel comunicato finanziario del 17 maggio 2016 AS Roma diramato, invece STADIO TDV viene a mancare la sigla SPV recando solo quella di società per azioni:
“AS Roma SpA (di seguito, la “Società”), NEEP Roma Holding SpA, l’azionista di maggioranza della Società (di seguito, “NEEP”), Stadio TDV SpA, la società deputata alla gestione ed al finanziamento del progetto “Stadio della Roma”, il cui capitale sociale è interamente detenuto da NEEP (di seguito, “StadCo”) e AS Roma SPV LLC, l’azionista di maggioranza di NEEP (di seguito, “TopCo”) rendono noto che in data odierna è stato sottoscritto un contratto di finanziamento per un ammontare massimo pari ad Euro 30 milioni tra (i) Goldman Sachs International, in qualità di “Mandated Lead Arranger” e “Bookrunner” e Goldman Sachs International Bank in qualità di “Agent”, “Security Agent” e “Original Lender”, e (ii) StadCo, in qualità di beneficiario, (di seguito il “Finanziamento StadCo”), volto a finanziare StadCo al fine di sostenere determinati costi preliminari di sviluppo connessi al progetto “Stadio della Roma” (di seguito, l’”Operazione”).
Dal suddetto comunicato si apprende l’esistenza di una banca – la Goldman Sachs International Bank – futura creditrice, che si propone di dotare il beneficiario StadCo delle necessarie risorse per sostenere determinati costi del progetto “Stadio della Roma”. Lo StadCo è costituita dalle società AS Roma SPV LLC ed EURNOVA s.r.l. – come si legge nella delibera dell’assemblea capitolina n.132 del 2014 pagina 6, quinto capoverso: “…queste società (AS Roma SPV LLC ed Eurnova s.r.l.) si sono impegnate a costituire una New Co, denominata Stad CO”.
Goldman Sachs International Bank metterà a disposizione di StadCo ( Pallotta e Parnasi), trenta milioni di Euro, ma solo sulla base del soddisfacimento di determinate condizioni previste nel contratto di finanziamento: rimborso entro 22 mesi del prestito, garanzie e ulteriori impegni da osservare per la durata intera del finanziamento.
È proprio questo meccanismo che costituisce la principale caratteristica e anche la maggiore insidia della procedura di cartolarizzazione. Il fatto che la garanzia che le società veicolo offrono ai sottoscrittori sia completamente basata sulla presunta certezza di riscossione del credito di cui sono divenute titolari, significando ciò che la solidità di questi titoli dipende soprattutto dalla capacità di rimborso (dalla solvenza) del debitore. Pertanto se i debitori non pagano le rate, le società veicolo non potranno più pagare le obbligazioni.
Così a guadagnarci nelle procedure di cartolarizzazione sono evidentemente il soggetto originator titolare dei crediti (di solito una banca), la Goldman Sachs nel caso di specie e le società veicolo (Special Purpose Vehicle).
Gli unici a perderci, qualora il debitore non restituisse il suo prestito, sarebbero gli investitori, cioè i cittadini di Roma e tutti coloro che abbiano deciso di fare investimenti in tale operazione immobiliare. Per questo la cartolarizzazione è definita un processo di trasferimento del rischio: d’insolvenza dall’originator (attraverso le società veicolo), agli investitori.
In secondo luogo, la liquidità fornita dagli investitori e risparmiatori che sottoscrivono gli ABS, torna – attraverso le società veicolo – all’originator, che così recupera immediatamente il denaro prestato, senza bisogno di attendere i tempi lunghi di rimborso da parte del debitore. Con la conseguenza fondamentale che questa liquidità (reperita sui mercati finanziari) consente di erogare nuovi crediti/prestiti, che saranno ancora cartolarizzati per reperire sempre nuova liquidità. Infine anche per le società veicolo singolarmente la cartolarizzazione costituisce un business. Poiché in genere i tassi di interesse applicati ai prestiti sono più alti rispetto ai tassi di interesse applicati ai prestiti obbligazionari, la società veicolo guadagna proprio sulla differenza tra gli interessi pagati dal debitore e gli interessi inferiori che paga agli investitori che sottoscrivono le sue obbligazioni. La nuova possibilità per le banche di espandere le loro attività di credito senza compromettere i propri bilanci, dà forte impulso all’espansione del modello della cartolarizzazione basato sul sistema parallelo delle società veicolo SPV o Special Purpose Vehicle.
Se nei decenni precedenti gli anni settanta le banche svolgevano semplicemente il ruolo di intermediari (i fondi per l’erogazione dei mutui provenivano dai depositi o al massimo dall’emissione di propri titoli obbligazionari), attraverso la cartolarizzazione possono attingere la liquidità necessaria a finanziare le loro attività di prestito, attraverso le società veicolo, dai mercati finanziari internazionali. Questo non solo favorisce lo sviluppo del mercato del credito, ma comporta anche il passaggio dal modello bancario “classico”, denominato Originate to Hold (OTH) al modello bancario “innovativo”, denominato Originate to Distribute (OTD). La principale caratteristica del modello tradizionale (OTH) è che le attività e i rischi connessi vengono mantenuti (hold) nei bilanci della banca (non vengono “distribuiti” esternamente). La caratteristica principale del modello OTD è invece il trasferimento dei crediti “fuori bilancio”, dalle banche alle società veicolo, e quindi la successiva dispersione dei rischi, da queste ultime ai mercati finanziari globali. Poiché il modello OTD è imperniato sul ruolo fondamentale delle società veicolo, nelle quali le banche trasferiscono gli attivi, in modo da eludere i requisiti di riserva e di capitale, necessari per legge e regolamento, questo sistema ha dato vita a quello che è stato definito il “sistema bancario ombra”. E’ un sistema costituito da società, solitamente registrate in qualche paradiso fiscale, che svolgono molte delle operazioni delle banche, si comportano di fatto come banche ma non lo sono, e possono evitare tutti i controlli e regolamentazioni a cui le banche sono sottoposte. Le società veicolo o SPV costituiscono uno dei pilastri di questo sistema ombra. Il problema insito nel nuovo modello OTD sta nel fatto che rende possibile per la banca erogare una crescente quantità di credito senza doversi preoccupare del rischio di insolvenza.
- La legge sulla cartolarizzazione
La cartolarizzazione in Italia viene autorizzata con la Legge 30 aprile 1999 n.130 intitolata “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”. Attratte dalla possibilità di alimentare le loro attività di finanziamento, molte banche si sono servite della cartolarizzazione dei mutui in questo decennio. Il ricorso alla cartolarizzazione si è diffuso soprattutto nel settore sanitario. In una situazione in cui le Regioni non hanno le risorse e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono coperte di debiti, si è pensato infatti che la finanza innovativa potesse offrire una soluzione semplice e veloce ai problemi di liquidità e di indebitamento. Attraverso la cartolarizzazione. i fornitori, scaricando su qualcun altro e sul futuro il problema del debito.
In pratica i crediti dei fornitori vengono ceduti dalle Associazioni Sportive a società veicolo appositamente costituite. Queste poi emettono obbligazioni sul mercato e con la liquidità ottenuta ripagano i fornitori. Come negli Stati Uniti, anche in questi casi le società veicolo fanno da tramite, tra il creditore che ha bisogno di coprire le uscite per continuare a lavorare (i fornitori delle ASL) e l’investitore che acquista le obbligazioni in quanto considerate un investimento sicuro. Sono diverse le Regioni che sono ricorse a questi strumenti: il Lazio, la Campania, l’Abruzzo e il Piemonte, che hanno cartolarizzato i crediti dei fornitori verso le ASL, nel tentativo di estinguere il debito accumulato all’interno del settore sanitario. La soluzione offerta dalle cartolarizzazioni appare quindi fittizia: se gli amministratori pubblici riescono nel breve periodo a sistemare i conti delle Regioni, il debito costituito dalle obbligazioni, verrà rimborsato con i dovuti interessi nel lungo periodo, in decenni, e si scaricherà quindi sulle giunte e sugli amministratori successivi. In pratica saranno le future generazioni ad accollarsi il peso dei ritardi e delle incapacità attuali, mentre nel breve periodo sono i risparmiatori a tappare i buchi, sottoscrivendo questo tipo di obbligazioni.
- La fattispecie Tor di Valle. La ricostruzione del quadro societario.
Con riferimento specifico allo studio di fattibilità dello “Stadio della Roma a Tor di Valle” ricorrono le figure sopra descritte nel processo di cartolarizzazione: un originator, soggetto finanziatore cioè la Goldman Sachs International Bank: almeno una società veicolo AS ROMA SPV LLC (StadCo è una società veicolo?) che acquisterà il credito ed un soggetto beneficiario, EURNOVA S.p.A. che nel mentre ha costituito la NewCo.
Un’unica società non figura, la società sportiva A.S. Roma s.p.a.
Come riportato nel verbale dell’assemblea dell’A.S.Roma s.p.a. “è stata creata una società di nuova costituzione che fa capo alla stessa proprietà cui fa capo l’AS Roma; è stata dunque un’esigenza tecnica quella di costituire una società diversa”.
Chi il beneficiario del finanziamento? Non la società sportiva, come si legge nel medesimo verbale: “Sarebbe impossibile per l’A.S. Roma essere direttamente socia perché non potrebbe accedere ai finanziamenti necessari per la sua realizzazione”. La società sportiva A.S. Roma S.p.a. risponderà dell’eventuale inadempimento della società beneficiaria e percepirà solo “l’eccedenza dei flussi di cassa dell’intero progetto attraverso accordi specifici”.
Con l’ausilio dei comunicati stampa della AS Roma S.p.A. è possibile procedere alla ricostruzione del quadro societario per poi acquisire la piena consapevolezza che la società sportiva è il fanalino di coda, la controllata di numerose altre società, riconducibili a J.J.Pallotta di cui AS ROMA SPV LLC risulta essere al vertice della catena partecipativa la controllante (società gestita da un Investor Committee formato da 5 componenti e amministrata dalla AS ROMA SPV GP LLC in qualità di managing member). Come già evidenziato sopra, a pagina 2 del verbale dell’assemblea straordinaria e ordinaria dell’A.S. Roma s.p.a. del 28.10.2016: “AS ROMA SPV. LLC esercita attività di direzione e coordinamento di AS Roma S.p.A”. Il rapporto che si instaura tra le due società è quello di un contratto di dominio ove è possibile distinguere i contratti di dominio forte, con i quali la società si obbliga ad eseguire le indicazioni del terzo anche se tali indicazioni le arrechino pregiudizio, rispetto ai contratti di coordinamento o di dominio debole, con i quali la società si obbliga ad eseguire gli ordini del terzo solo se non siano in contrasto con il proprio interesse. I contratti di dominio forte, secondo la prevalente dottrina, sono da ritenersi nulli, poiché in contrasto con quanto disposto dagli artt. 2373 e 2391 c.c., secondo cui agli amministratori e ai soci è fatto divieto di perseguire obiettivi in contrasto con l’interesse sociale.
L’introduzione nel nostro ordinamento del citato art. 2497-septies, che riconosce la possibilità di esercitare l’attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti, non sembra fare venire meno la non liceità dei contratti di dominio forte, poiché il contratto cui si riferisce il citato articolo avrà un oggetto lecito solo nella misura in cui le direttive che realizzano l’attività di direzione e coordinamento non siano pregiudizievoli per la società controllata. Tale norma si riferisce dunque, all’evidenza, ai contratti di dominio debole. E’ possibile, ed è questo il caso, che una società stipuli con un altro soggetto dei contratti commerciali che la pongono, rispetto a quest’ultimo, in una situazione di oggettiva dipendenza economica, tale da comprometterne esistenza e sopravvivenza[5].
La AS Roma s.p.a. assurgerebbe a garante dell’operazione e qualora fosse necessario provvedere al rimborso, avrebbe a sua volta la garanzia dell’Azionista di maggioranza della Società stessa, cioè il medesimo J. Pallotta, a cui però appartiene la medesima società che ha acceso il finanziamento che non avrebbe adempiuto al pagamento. La società sportiva risulta controllata e non controllante sicché è soggetta ad una situazione di dipendenza economica che potrebbe comprometterne l’esistenza.
Roma – Dicembre 2016
Avv. Edoardo Mobrici
[1] Il soggetto che intende realizzare l’intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre, n.207, e corredato da un piano economico – finanziario e dall’accordo con una o più associazioni o società sportive.
[2] il promotore è colui che, poiché dotato di requisiti particolari, presenta alla pubblica amministrazione una proposta per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
[3] Il finanziatore è colui che apporta il capitale di credito; potrà essere una banca, o un istituto di credito o una società finanziaria
[4] SPV: Società appositamente costituita dal promotore al fine di isolare i flussi di cassa derivanti dal progetto stesso rispetto alle altre attività degli azionisti; è ad essa che sono diretti gli apporti in termini di capitale di rischio e capitale di credito oltre che ad eventuali contributi. Essa realizza e gestisce il progetto; tuttavia tale attività operativa può sia essere svolta direttamente con mezzi e strutture proprie sia indirettamente ricorrendo a strutture e mezzi di soci o terzi.
[5] seguono ulteriori documenti:
– il 9 aprile 2014, viene pubblicato un comunicato della AS ROMA SPV LLC in cui veniva rappresentato che in data 26 marzo 2014, “la predetta società è azionista di maggioranza di “NEEP Roma Holding S.p.A”, società controllante di A.S. Roma S.p.A., e Starwood Capital Group, un’azienda statunitense leader nel settore immobiliare”.
Nel comunicato si ha conferma che la società sportiva ( Roma nda) non esercita alcun diritto sulla società del Delaware, soggetto proponente il progetto di fattibilità dello Stadio, anzi quest’ultima risulta essere azionista di maggioranza della NEEP Roma Holding s.p.a., controllante della società sportiva.
– verbale di Assemblea ordinaria del 26.10.2015 risulta che NEEP ROMA HOLDING S.p.A, società controllata dalla società AS Roma SPV LLC con sede nel Delaware (USA), è proprietaria del 79,044% delle azioni di AS Roma SpA e AS Roma SPV LLC ne possiede direttamente il 2,944%. Pertanto, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa è AS ROMA SPV LLC (società gestita da un Investor Committee formato da 5 componenti e amministrata dalla AS ROMA SPV GP LLC in qualità di managing member).
– verbale di approvazione del bilancio del 2015 di NEEP ROMA HOLDING SPA, in cui risulta che gli azionisti di NEEP ROMA HOLDING SPA sono AS ROMA SPV LLC per il 91% e RAPTOR HOLDCO LLC per il 9%.
– Nel Prospetto informativo dell’aumento di capitale del 2014 di AS Roma SpA, infine, era scritto che RAPTOR HOLDCO LLC è una Società di diritto statunitense con sede legale in 615 South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901 (U.S.A.), c/o National Corporate Research e sede principale in 280 Congress Street, 12th Fl, Boston, MA 02110 (U.S.A.), c/o AS ROMA SPV GP LLC, il cui soggetto controllante e legale rappresentante è il Sig. James Joseph Pallotta, detentrice del 9% del capitale sociale di NEEP.