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Riforma Cartabia: la costituzione di parte civile.

L’art. 1 comma 9, lettera o della legge Delega, 134/2021, stabilisce che nei processi con udienza preliminare l’eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, e che la procura speciale per l’esercizio dell’azione civile in sede penale (art. 122 c.p.) consenta al difensore anche di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l’atto di costituzione, salva espressa volontà contraria della parte che intende costituirsi parte civile. La modifica pone rimedio ad alcune necessità sorte nella prassi giudiziaria.

Il difensore, procuratore speciale, potrà trasferire ad altro difensore il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione, anche in sostituzione e senza espressa previsione nella procura speciale, in tal modo semplificando il ruolo esercitato dal patrocinatore tecnico volto a far stare in giudizio la parte rappresentata anche mediante la nomina di un sostituto che non può che ritenersi annoverata tra le facoltà del difensore il quale, potrà, quindi, estendere la legittimazione ad esercitare l’azione civile.

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