TERMINE DELLE INDAGINI PRELIMINARI, DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO E RELATIVI CONTROLLI
Termine delle indagini:
Con la riforma Cartabia è stato modificato il termine ordinario iniziale delle indagini preliminari (art. 405 comma 2):
a. delitti “generici”: viene aumentato a un anno
b. delitti di cui all’art. 407 comma 2: viene aumentato a un anno e sei mesi
c. contravvenzioni: rimane di sei mesi
È consentita una sola proroga, per un tempo massimo di sei mesi, non più per giusta causa ma solo “quando le indagini sono complesse” (art. 406 commi 1 e 2).
Il termine massimo viene ridotto a un anno per le contravvenzioni, resta invariato negli altri casi, quindi di regola un anno e sei mesi, due anni per i delitti di cui all’art. 407 comma 2 cpp (art. 407 commi 1 e 2)
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Cambia il criterio per l’archiviazione: va chiesta non quando “gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio” (vecchio art. 125 disp. att. cpp, abrogato) ma quando “gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca” (art. 408 comma 1)
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Sono modificati in termini restrittivi i casi di riapertura delle indagini: potrà essere disposta non più solo se “motivata dalla esigenza di nuove investigazioni” ma se “è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale” (art. 414 comma 1)
Gli atti compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura sono inutilizzabili (art. 414 comma 2-bis): tale disposizione fa proprio un principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale, in assenza di diverse previsioni di legge, potrà farsi riferimento quanto alla portata e ai limiti di tale inutilizzabilità.
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Definizione del procedimento:
Regola generale (art. 407-bis comma 2): il p.m. esercita l’azione penale o chiede l’archiviazione entro tre mesi (nove mesi per i delitti di cui all’art. 407 comma 2 cpp) dalla scadenza del termine delle indagini o dalla scadenza dei termini previsti dall’art. 415 bis commi 3 e 4, ove sia emesso l’avviso di conclusione indagini.
Prima della scadenza dei termini delle indagini il p.m. può chiedere al procuratore generale il differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini fino a sei mesi o (per i delitti di cui all’art. 407 comma 2) fino a un anno (art. 415-bis commi 5-bis e 5-ter):
a. qualora non si sia ancora provveduto all’emissione o all’esecuzione di una custodia cautelare
b. quando vi sia concreto pericolo per la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato
c. per i soli delitti di cui all’art. 407 comma 2 cpp, quando vi sia inevitabile pregiudizio per attività di indagine diretta all’accertamento dei fatti, all’individuazione o cattura dei responsabili o al sequestro di beni soggetti a confisca obbligatoria
Ove il p.m. non abbia esercitato l’azione penale o chiesto l’archiviazione entro i termini previsti dall’art. 407-bis comma 2, alla scadenza dello stesso termine la documentazione relativa alle indagini va comunque depositata in segreteria, con avviso all’indagato, alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata della conclusione delle indagini, nonché con comunicazione al procuratore generale (art. 415-ter comma 1).
Prima della scadenza dei termini previsti dall’art. 407-bis comma 2 il pubblico ministero – ove non abbia già chiesto il differimento dell’avviso di conclusione – può chiedere al procuratore generale il differimento del deposito, per le stesse ragioni e per la stessa durata previste per il differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-ter comma 4).
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Inerzia del pubblico ministero: avocazione e ordine di procedere del procuratore generale
Il procuratore generale può avocare le indagini nel caso (art. 412 comma 1) di mancata definizione del procedimento nei termini (cioè nel caso in cui il p.m. non abbia emesso l’avviso ex art. 415 bis o esercitato l’azione penale o chiesto l’archiviazione entro i termini, ordinari o prorogati, previsti dall’art.407–bis comma 2, art. 415-bis commi 1 e 5-ter, art. 415-ter comma 3)
Il procuratore generale ordina al p.m.:
a. di provvedere alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini nel termine di venti giorni, nel caso di rigetto della richiesta di differimento (art. 415-bis comma 5-ter)
b. di provvedere al deposito degli atti nel termine di venti giorni, ove il p.m. non abbia provveduto nei termini e il procuratore generale non abbia proceduto all’avocazione (art. 415-ter comma 2)
Al fine di consentire al procuratore generale di assumere le proprie determinazioni, la segreteria del p.m. trasmette ogni settimana i dati relativi ai procedimenti per i quali siano inutilmente decorsi i termini previsti dagli artt. 407-bis comma 2 cpp e 415-ter cpp, distinti per categorie (art. 127 disp. att. cpp).
Nell’esercitare il potere di avocazione il procuratore generale deve comunque tenere conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo della Procura (art. 127-bis disp. att. cpp).
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Inerzia del pubblico ministero: facoltà delle parti private
L’indagato e la persona offesa possono chiedere al g.i.p. – che provvede con decreto motivato nei venti giorni successivi – di ordinare al p.m. di assumere le determinazioni sull’azione penale:
a. in caso di mancata definizione del procedimento entro il termine di cui all’art. 407-bis comma 2 (art. 415-bis comma 5-quater)
b. in caso di mancata definizione del procedimento entro il termine di un mese (tre mesi per i delitti di cui all’art. 407 comma 2) dal deposito degli atti previsto dall’art. 415-ter commi 1 e 2 (art. 415-ter comma 3)
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A tali disposizioni si aggiunge la norma (art. 3-bis disp. att. cpp) che impegna il p.m. a conformarsi ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio, previsti dall’art. 1 comma 6 lett.b) del D.Lgs. 106/2006
La prassi potrà definire la concreta interazione di tale disposizione con la disciplina dei termini e dei relativi controlli.
In breve e riassumendo:
– il pubblico ministero entro tre mesi (nove mesi per i reati del 407 comma 2) dalla scadenza del termine delle indagini o dei termini del 415-bis cpp (se è stato emesso l’avviso) deve definire il procedimento; se non provvede, alla scadenza dello stesso termine deve depositare gli atti, con avviso alle parti e al PG ed entro un mese (tre mesi per i reati del 407 comma 2) definire il procedimento;
– il pubblico ministero, prima della scadenza del termine delle indagini, in alcuni casi tassativamente indicati, può chiedere al PG il differimento dell’avviso ex 415-bis, per un massimo di sei mesi (un anno per i reati del 407 comma 2);
– il pubblico ministero, se non ha ancora definito il procedimento, entro la scadenza del termine previsto dal 407-bis comma 2 può chiedere al PG il differimento del deposito degli atti, negli stessi casi e negli stessi termini previsti per il differimento dell’avviso del 415-bis;
– in caso di inerzia del pubblico ministero, sono previsti atti di impulso del PG e del g.i.p. (per quest’ultimo, su iniziativa della parte privata).
Restano invariate le disposizioni in tema di sospensione (per trenta giorni) dei termini per il periodo feriale, ovviamente nei limiti consueti previsti dalla legge n.742/1969.