Tutela delle vittime da reato
La riforma Cartabia, art. 2, commi 11,12,13 legge 134/2001 integra le disposizioni vigenti a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con il c.d. Codice rosso (maltrattamenti contro familiari e conviventi 572 c.p., violenza sessuale, aggravata e di gruppo artt. 609 bis, 609 ter c.p. e 609 octies c.p., atti sessuali con minorenni 609 quater c.p., corruzione di minorenne 609 quinquies c.p., atti persecutori art. 612 bis c.p., lesioni personali aggravate da legami familiari e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e art 583 bis aggravati ai sensi dell’art. 576, primo comma, numeri 2, 5, e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo e secondo comma) estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.
Le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia ha previsto che alle suddette fattispecie si applichino anche tutte le disposizioni introdotte dalla legge 69/2019 (c.d. Codice rosso) ed in particolare:
- L’art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p. in base al quale le comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché di eventuale evasione dell’importo, sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato-
- L’art. 362 comma 1-ter c.p.p. in base al quale il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa;
- L’art. 659 comma 2 – bis c.p.p., in base al quale quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e ove nominato, al suo difensore.
- L’art. 64 – bis attuazione c.p.p. in dase al quale ai fini della decisione dei procedimento di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente.